COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. VIRTUS TUFILLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMICI DEL CALCIO VASTO/S.S. VIRTUS TUFILLO DISPUTATA IL 25/11/01 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. VIRTUS TUFILLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMICI DEL CALCIO VASTO/S.S. VIRTUS TUFILLO DISPUTATA IL 25/11/01 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA Con reclamo ritualmente proposto, la S.S.Virtus Tufillo ha chiesto infliggersi la perdita della gara in danno della soc.Amici del Calcio Vasto per aver quest’ultima utilizzato, nella gara in questione, il calciatore Del Casale Giuseppe che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non tesserato per detta società. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento Risulta dagli atti ufficiali in possesso di questo comitato che il calciatore in questione è stato tesserato dalla soc.Amici del calcio Bar Sole dal 14/11/01 con la conseguenza che la sua posizione nella gara oggetto deve ritenersi regolare. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it