COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TERRAROSSA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DE FABIS GIANNI FINO AL 9/3/02) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. TERRAROSSA/2000 REAL PESCARA DISPUTATA IL 9/12/01 PER IL CAMPIONATO DI 3° CATEGORIA (C.U.N.14 DEL 13/12/01 COM.PROV.PE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TERRAROSSA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DE FABIS GIANNI FINO AL 9/3/02) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. TERRAROSSA/2000 REAL PESCARA DISPUTATA IL 9/12/01 PER IL CAMPIONATO DI 3° CATEGORIA (C.U.N.14 DEL 13/12/01 COM.PROV.PE) Con appello ritualmente proposto la soc.Terrarossa Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore De Fabis Gianni dopo aver bestemmiato, lanciato contro l’arbitro una manciata di terra, colpendolo al viso, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore De Fabis Gianni rialzandosi da terra imprecava nei confronti dell’avversario alzando ambedue la mani per aria, le quali essendo sporche di terra per la caduta, ha molto probabilmente colpito l’arbitro al volto. Detto gesto sostiene la società, è stato del tutto involontario e casuale se pur riprovevole sotto l’aspetto comportamentale. Dal referto arbitrale risulta senza equivoci che il calciatore De Fabis Gianni ha tirato da distanza ravvicinata della terra all’arbitro colpendolo in pieno viso. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto dal referto arbitrale risulta che il calciatore De Fabis Gianni ha tenuto volontariamente un comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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