COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 18/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FULGENZI CARLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/03) IN RELAZIONE ALLA GARA ALMA CIS-CIRCUS/CALCIO PESCARA DISPUTATA IL 17/3/02 PER IL CAMPIONATO DI III° CATEGORIA GIRONE A (C.U. DEL 21/3/02. COM.PROV.PESCARA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 18/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FULGENZI CARLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/03) IN RELAZIONE ALLA GARA ALMA CIS-CIRCUS/CALCIO PESCARA DISPUTATA IL 17/3/02 PER IL CAMPIONATO DI III° CATEGORIA GIRONE A (C.U. DEL 21/3/02. COM.PROV.PESCARA) Con appello ritualmente proposto il calciatore Fulgenzi Carlo, tesserato con la società Consociazione Circus Calcio Pescara, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver colpito l’arbitro della gara con una testata alla tempia, senza procurargli lesioni, a gioco in svolgimento chiedendone le riduzione. Ha dedotto l’appellante che al 10° circa del secondo tempo, indietreggiando verso la sua porta, si scontrava casualmente con il direttore di gara, il quale si scusava ed al quale si rivolgeva mandandolo “all’altro paese”. Solo questa è stata la ragione dell’espulsione a detta dell’appellante il quale contesta il contenuto del referto arbitrale nella parte in cui fa riferimento ad una testata alla tempia. L’arbitro della gara, in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che il Fulgenzi lo colpiva volontariamente con una testata di media forza che gli procurava dolore alla tempia per alcuni minuti. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Fulgenzi Carlo ha tenuto un comportamento contrario al dovere di lealtà sportiva e decisamente violento. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata, addebitando il residuo alla società di appartenenza.
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