COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA POL.CIVITELLA ROVETO E DEL G.S. DON ORIONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA AD ENTRAMBE LE SOCIETA’; INIBIZIONE FINO AL 10/10/03 AI DIRIGENTI TOCCI MASSIMILIANO E TOCCI YURI DEL CIVITELLA; SQUALIFICA PER OTTO GARE AI CALCIATORI CAPOGROSSO FELICE E COCCIA MARCO DEL DON ORIONE; SQUALIFICA FINO AL 10/8/03 AI CALCIATORI ROMANO LORENZO, BENTIFECI ANTONELLO, PETRELLA VINCENZO E PARAVANI PIERPAOLO; SQUALIFICA PER SETTE GARE A DI FABIO WILLIAM E PER SEI GARE A ROMANO UMBERTO, TUTTI DELLA POL.CIVITELLA ROVETO) IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITELLA ROVETO/G.S. DON ORIONE DISPUTATA IL 7/4/02 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U.N.31 DEL 11/4/02. COM.PROV.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 30/05/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA POL.CIVITELLA ROVETO E DEL G.S. DON ORIONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA AD ENTRAMBE LE SOCIETA’; INIBIZIONE FINO AL 10/10/03 AI DIRIGENTI TOCCI MASSIMILIANO E TOCCI YURI DEL CIVITELLA; SQUALIFICA PER OTTO GARE AI CALCIATORI CAPOGROSSO FELICE E COCCIA MARCO DEL DON ORIONE; SQUALIFICA FINO AL 10/8/03 AI CALCIATORI ROMANO LORENZO, BENTIFECI ANTONELLO, PETRELLA VINCENZO E PARAVANI PIERPAOLO; SQUALIFICA PER SETTE GARE A DI FABIO WILLIAM E PER SEI GARE A ROMANO UMBERTO, TUTTI DELLA POL.CIVITELLA ROVETO) IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITELLA ROVETO/G.S. DON ORIONE DISPUTATA IL 7/4/02 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U.N.31 DEL 11/4/02. COM.PROV.AQ) Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, le soc.Civitella Roveto e Don Orione hanno impugnato i provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe chiedendone la revoca o, quanto meno, la riforma con riduzione delle sanzioni. In particolare, la soc. Don Orione ha insistito anche per la convalida del risultato conseguito sul campo in quanto i disordini non sarebbero stati causati dai propri tesserati ma dai calciatori e dai sostenitori avversari che sarebbero entrati in campo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento e successiva audizione, ha confermato gli originari riferimenti precisando, peraltro, le modalità con le quali si sono svolti i fatti che hanno originato i provvedimento disciplinari. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, deve confermarsi la impugnata decisione quanto alla perdita della gara in danno di entrambe le società avendo i tesserati delle stesse creato le condizioni per la sospensione della gara. Possono essere invece ridotte, nei termini di cui al dispositivo, alcune delle sanzioni comminate ai tesserati di entrambe le appellanti, in relazione all’entità delle infrazioni loro addebitate. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre al 10/4/03 le inibizioni inflitte ai dirigenti Tocci Massimiliano e Tocci Yuri e le squalifiche comminate ai calciatori Romano Lorenzo, Bentifeci Antonello, Petrella Vincenzo e Paravani Pierpaolo; di ridurre altresì a sei giornate le squalifiche inflitte ai calciatori Capogrosso Felice, Coccia Marco, Paravani Pierpaolo e Di Fabio William; di respingere gli appelli avverso gli altri provvedimenti impugnati. Dispone restituirsi le tasse versate.
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