COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DI SANTO SIMONE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 7/4/05 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA GUILMI/LISCIA DISPUTATA IL 7/4/02 PER IL CAMPIONATO DI 3° CATEGORIA COM.PROV.LE CHIETI (C.U.N.31 DELL’11/4/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 30/05/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DI SANTO SIMONE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 7/4/05 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA GUILMI/LISCIA DISPUTATA IL 7/4/02 PER IL CAMPIONATO DI 3° CATEGORIA COM.PROV.LE CHIETI (C.U.N.31 DELL’11/4/02) Con appello ritualmente proposto il sig.Di Santo Simone ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore colpito l’arbitro violentemente con una gomitata al torace,, facendolo cadere a terra e procurandogli forte dolore, rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciose. Ha dedotto l’appellante che la caduta del direttore di gara è stata determinata da un contatto fortuito verificatosi nella ressa creata da un drappello di calciatori che protestavano avverso una decisione arbitrale e che lui stesso si era adoperato per placare gli animi, limitandosi ad una protesta contenuta e civile. Ha chiesto, pertanto, l’annullamento o la riduzione della squalifica comminata. Osserva la Commissione Disciplinare che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato la volontarietà del gesto attribuiti al Di Santo precisando anche che la ressa di calciatori si è creata intorno a lui solo successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, con ciò smentendo la tesi difensiva dell’appellante. L’entità della sanzione, poi, è da ritenersi congrua ed adeguata alla gravità degli addebiti a carico del Di Santo, Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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