COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. FALCHI FANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE CRISTIANO DI BERARDINO E L’INIBIZIONE FINO AL 16/12/02 COMMINATA AL PRESIDENTE NICOLA DI BERARDINO IN RELAZIONE ALLA GARA S.GIOVANNI/FALCHI FANO DISPUTATA IL 30/11/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.13 DEL 27/11/02 DEL COM.PROV. DI TERAMO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. FALCHI FANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE CRISTIANO DI BERARDINO E L’INIBIZIONE FINO AL 16/12/02 COMMINATA AL PRESIDENTE NICOLA DI BERARDINO IN RELAZIONE ALLA GARA S.GIOVANNI/FALCHI FANO DISPUTATA IL 30/11/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.13 DEL 27/11/02 DEL COM.PROV. DI TERAMO) Con appello ritualmente proposto la S.S. Falchi Fano ha impugnato i provvedimenti disciplinari in epigrafe adottati dal Giudice Sportivo chiedendone la riduzione. Osserva la Commissione Disciplinare che il gravame avverso l’inibizione inflitta al dirigente Di Berardino Nicola deve essere dichiarato inammissibile secondo quanto previsto dal’art.41 CGS, perché proposto avverso una sanzione inferiore a trenta giorni. Può essere invece accolto l’appello avverso la squalifica comminata al calciatore Di Berardino Cristiano, in considerazione della non particolare gravità del fatto allo stesso addebitato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre a due gare la squalifica inflitta al calciatore De Berardino Cristiano e di dichiarare inammissibile l’appello avverso l’inibizione al dirigente Di Berardino Nicola, disponendo accreditarsi la relativa tassa.
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