COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 33 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE TROIANO FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER N.4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA CARMINA/F.C.VILLA OLIVETI DISPUTATA IL 22/12/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA –GIRONE A (C.U.N.17 DEL 26/12/02 – COM.PROV.CH.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 33 del 30/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE TROIANO FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER N.4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA CARMINA/F.C.VILLA OLIVETI DISPUTATA IL 22/12/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA –GIRONE A (C.U.N.17 DEL 26/12/02 – COM.PROV.CH.) Con appello ritualmente proposto il calciatore Troiano Francesco, tesserato con la soc.F.C.Villa Oliveti, ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver colpito con un pugno un avversario a gioco fermo, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che, pur meritando l’espulsione, reagiva comunque alla provocazione di un avversario dal quale, peraltro, veniva precedentemente colpito con un pugno. L’arbitro della gara, sentito in ordine alle contestazioni mosse ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Troiano Francesco ha tenuto un comportamento violento nei confronti dell’avversario, colpendo quest’ultimo a gioco fermo e, dunque, in condizioni tali che avrebbero dovuto invece indurre il calciatore a tenere una condotta corretta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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