COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CLUB CAPRARA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA MONTINOPE/CAPRARA DISPUTATA IL 18/1/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.21 DEL 30/1/03) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MASCIULLI CLAUDIO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/02/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CLUB CAPRARA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA MONTINOPE/CAPRARA DISPUTATA IL 18/1/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.21 DEL 30/1/03) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MASCIULLI CLAUDIO. Con reclamo ritualmente proposto, la società CALCIO CLUB CAPRARA ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società A.C.Montinope per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Masciulli Claudio che non aveva titolo a parteciparvi in quanto tesserato con altra società. La società Montinope ha dedotto essersi verificato un fraintendimento nelal interpretazione della documentazione avuta dal Comitato Regionale. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Masciulli Claudio è tesserato con la società VIVA SPOLTORE 5 dal 19/9/02 con la conseguenza che non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo. Nulla rileva quanto evidenziato dalla soc.controinteressata la quale era ben a conoscenza dell’avvenuto prestito per aver sottoscritto la relativa lista di trasferimento temporaneo in data 19/9/02 Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla società A.C.Montinope la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: MONTINOPE/CAPRARA= 0 – 2
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