COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. COPPPITO CALCIO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 250,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COPPITO/CESAPROBA DISPUTATA IL 2/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.22 DEL 6/2/03 COM.PROV.AQ.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S. COPPPITO CALCIO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 250,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COPPITO/CESAPROBA DISPUTATA IL 2/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.22 DEL 6/2/03 COM.PROV.AQ.)
Con appello ritualmente proposto, la A.S..Coppito Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver, un sostenitore in campo avverso, fatto ingresso nel recinto di giuoco e per aver il pubblico lanciato palle di neve in campo.
Ha dedotto l’appellante che il sostenitore altri non era che il padre di un calciatore aggredito da un avversario e che i dirigenti avevano subito riportato la calma in campo. Ha chiesto, quindi, la revoca della sanzione o, quanto meno, la sua riduzione.
Osserva la Commissione che pur nella deprecabilità dell’episodio, la sanzione possa essere ridotta sia in considerazione dei chiarimenti forniti dal direttore di gara in merito alla effettiva identificazione dell’aggressore sia in considerazione del fatto che non vi sono state particolari conseguenze dannose.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la sanzione pecuniaria inflitta alla soc.Coppito ad euro 150,00 disponendo restituirsi la tassa versata.
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