COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. FONTANELLE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFICA AL CALCIATORE DI SERAFINO MARIO FINO AL 15/9/04 ED AL CALCIATORE RONCA ALBERTO FINO AL 30/9/03) IN RELAZIONE ALLA GARA FONTANELLE CALCIO/GUARDIA VOMANO DISPUTATA IL 15/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.25 DEL 19/2/03 COM.PROV.TE)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S. FONTANELLE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFICA AL CALCIATORE DI SERAFINO MARIO FINO AL 15/9/04 ED AL CALCIATORE RONCA ALBERTO FINO AL 30/9/03) IN RELAZIONE ALLA GARA FONTANELLE CALCIO/GUARDIA VOMANO DISPUTATA IL 15/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.25 DEL 19/2/03 COM.PROV.TE)
Con appello proposto a mezzo posta, la A.S. Fontanelle Calcio ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. in relazione ai fatti accaduti nel corso della gara, chiedendone la revoca o la conseguente sanzione della perdita della gara in danno della soc.Guardia Vomano.
Osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile siccome sfornito della necessaria sottoscrizione. Va rilevato, infatti, che mentre risulta sottoscritta l’allegata delega a comparire in favore del legale della società, l’atto di impugnazione difetta di valida sottoscrizione.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa
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