COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL.CIVITELLA ROVETO AVVERSO L’ESITO DELA GARA ANTINUM/POL.CIVITELLA ROVETO DISPUTATA IL 23/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BALBESTRI SALVATORE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL.CIVITELLA ROVETO AVVERSO L’ESITO DELA GARA ANTINUM/POL.CIVITELLA ROVETO DISPUTATA IL 23/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BALBESTRI SALVATORE Con reclamo ritualmente proposto, la pol.Civitella Roveto ha chiesto infliggersi la sanzione sportiva della perdita della gara in danno della soc.Antinum per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Balbestri Salvatore che non aveva titolo a parteciparvi per essere tesserato con diversa società. Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e deve essere accolto. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del competente Comitato regionale che il calciatore Balbestri Salvatore, n.il 23/1/84, ha effettivamente preso parte alla gara con la squadra della soc.Antinum mentre risulta tesserato dal 11/1/2003 con la A.S.Castelvetrano Selinunte (Sicilia) Alla sanzione della perdita della gara deve conseguire quella pecuniaria in danno della soc. Antinum che si ritiene equo fissare in Euro 51.65. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla A.S.Antinum la sanzione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio A.S.Antinum 0 – Civitella Roveto 2 nonché l’ammenda di euro 51.65.Dispone restituirsi la tassa versata nonché trasmettere il relativo C.U. alle società interessate ed al C.A.F. ai sensi di quanto disposto dal C.U.n.127/A della FIGC
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