COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. POGGESE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S. POGGESE/GUARDIAVOMANO DISPUTATA L’8/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PROV.TERAMO (C.U.N.28 DEL 12/3/03 CO.PROV.TE.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. POGGESE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S. POGGESE/GUARDIAVOMANO DISPUTATA L’8/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PROV.TERAMO (C.U.N.28 DEL 12/3/03 CO.PROV.TE.) Con appello ritualmente proposto, la A.S.Poggese ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha inflitto alla stessa (così come alla società avversaria) la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 2 – 0 a tavolino. Tale provvedimento è stato adottato in quanto entrambe le società si erano rese responsabili di tafferugli che coinvolgevano tutti i presenti in campo, al punto da costringere il direttore di gara a sospendere la partita sul punteggio di 2 – 1 in favore della societa' appellante. Deduce quest’ultima che i fatti violenti che hanno determinato la sospensione della gara sono da attribuire esclusivamente al comportamento gravemente violento e reiterato dei tesserati della societa' avversaria e non dei propri tesserati, che si erano limitati ad accorre in difesa di un proprio compagno, sanguinante per essere stato violentemente colpito da un giocatore avversario. Precisa altresì che non vi era alcun interesse o motivo a giustificazione di un tale comportamento, atteso che la squadra trovavasi in vantaggio al momento dei fatti. Chiede, quindi, la riforma del provvedimento del G.S. con conseguente assegnazione della vittoria per 2 a 0. In reclamo è infondato e non merita accoglimento. In sede di supplemento di rapporto il direttore di gara ha confermato gli originari riferimenti precisando, altresì che la gara era stata sospesa per la rissa scatenatasi tra i giocatori, dirigenti e capitani di entrambe le squadre, che diventava sempre più violenta senza che a nulla servissero gli inviti dallo stesso direttore di gara a rientrare in campo e riprendere lo svolgimento della gara. Risulta, pertanto, evidente che il comportamento dei tesserati della soc.appellante, al pari di quelli della soc.Guardiavomano, ha di fatto causato la impossibilità di riprendere il gioco con la conseguenza che appare ineccepibile la decisione del primo Giudice di infliggere la sanzione della perdita della gara ad entrambe le società. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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