COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. FURCI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA LISCIA 2001/A.C. FURCI DISPUTATA IL 23/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA , PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MANFREDI ROBERTO, COLONNELLO MICHELE E BEVILACQUA GIOVANNI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 17/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. FURCI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA LISCIA 2001/A.C. FURCI DISPUTATA IL 23/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA , PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MANFREDI ROBERTO, COLONNELLO MICHELE E BEVILACQUA GIOVANNI Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.Furci ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società LISCIA 2001 per aver quest’ultima utilizzato i calciatori di cui in epigrafe che non avevano titolo a parteciparvi in quanto tesserati con altra società Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Manfredi Roberto n. 11/5/82 è tesserato con la società Calcio Vasto dal 28/9/99 con la conseguenza che non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo, così come i calciatori Colonnello Michele e Bevilacqua Giovanni che non risultano tesserati con la società Liscia 2001 Alla sanzione della perdita della gara in danno della società Liscia 2001 consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla società Liscia 2001 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Liscia 2001-A.C.Furci = 0-2, nonché l’ammenda di euro 104,00. Dispone restituirsi la tassa versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it