COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. FALCHI FANO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO, AMMENDA DI EURO 52,00) IN RELAZIONE ALLA GARA FALCHI FANO/FONTANELLE DISPUTATA L’8/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.29 DEL 19/3/03 – COM.PROV.TE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. FALCHI FANO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO, AMMENDA DI EURO 52,00) IN RELAZIONE ALLA GARA FALCHI FANO/FONTANELLE DISPUTATA L’8/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.29 DEL 19/3/03 – COM.PROV.TE) Con appello ritualmente proposto, la S.S. Falchi Fano ha impugnato i provvedimento di cui in epigrafe, adottati dal G.S. in relazione al reclamo presentato dalla stessa società tendente ad ottenere la sanzione della perdita della gara per posizione irregolare di un calciatore della soc.Fontanelle, chiedendone la revoca. Ha dedotto la soc.appellante che il primo Giudice avrebbe errato nell’omologare il risultato acquisito in campo in quanto il calciatore del Fontanelle doveva ritenersi in posizione irregolare in quanto il suo nominativo era stato aggiunto in un secondo tempo in una separata distinta (la prima sarebbe stata regolarmente consegnata con l’indicazione di n.11 calciatori titolari e n.3 riserve) non consentendo in tal modo di verificare la identità dello stesso. Ha, inoltre aggiunto che l’ammenda di euro 52,00 inflitta dal G.S. per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento di tesserati che avevano sottratto gli originali della distinta, doveva ritenersi illegittima in quanto provata tale responsabilità. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che la distinta “aggiuntiva” era stata compilata dalla soc.Fontanelle fin dall’inizio, allorchè gli erano state consegnate le distinte originali ed i documenti da parte della società, e che in quella copia ed all’originale, prima di fare il riconoscimento dei calciatori del Fontanelle, era stato aggiunto un calciatore che è stato regolarmente identificato tramite carta d’identità anche se sulla distinta della soc.Falchi Fano non figurava per essere già avvenuto il riconoscimento dei suoi calciatori. Ha precisato, infine, che tale circostanza fu resa nota solo in secondo tempo alla reclamante in quanto i tesserati ed i dirigenti erano già usciti dallo spogliatoio. Osserva la Commissione che, quanto all’ammenda, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.42 CGS In ordine alla invocata ripetizione della gara, deve essere confermata la decisione del primo Giudice sia perché l’arbitro ha confermato che il calciatore inserito successivamente in distinta era stato regolarmente identificato sia perché è stata la stessa società reclamante a precisare che tale calciatore non ha poi preso parte alla gara ma si è addirittura accomodato in tribuna con la conseguenza che la sua posizione non avrebbe comunque influito sull’esito della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa
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