COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. MONTINOPE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ E DI PROPRI TESSERATI IN RELAZIONE ALLA GARA MONTINOPE/COSMOS PE 78 DISPUTATA IL 29/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.29 DEL 3/4/03

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. MONTINOPE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ E DI PROPRI TESSERATI IN RELAZIONE ALLA GARA MONTINOPE/COSMOS PE 78 DISPUTATA IL 29/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.29 DEL 3/4/03 La A.S.Montinope ha impugnato i seguenti provvedimenti disciplinari adottati all’esito della gara in epigrafe: punizione sportiva della perdita della gara a seguito di una rissa in campo, inibizione fino al 29/3/2007 all’allenatore Baiocchi Luigi per aver colpito con uno schiaffo il direttore di gara, facendolo barcollare, inibizione fino al 29/5/03 al Presidente Leone Franco per aver ripetutamente ingiuriato l’arbitro, squalifica per tre gare al calciatore D’Agostino Guido per aver protestato ed ingiuriato il direttore di gara. L’appellante ha sostanzialmente fornito una versione dei fatti tesa a ridimensionare gli episodi addebitati alla società ed ai propri tesserati ed ha chiesto la ripetizione della gara e la riduzione delle sanzioni. Osserva la Commissione che l’appello avverso l’esito della gara, l’inibizione all’allenatore Baiocchi e la squalifica al calciatore D’Agostino deve essere dichiarato inammissibile in quanto il ricorso del 5/4/03 reca la sottoscrizione del sig. Franco Leone, il quale è si il Presidente della società, ma in conseguenza del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti ha perso, seppur temporaneamente, il potere di rappresentanza. L’impugnazione avverso l’inibizione comminata al medesimo Leone è invece ammissibile, potendo il soggetto sanzionato impugnare il provvedimento adottato nei suoi confronti, ma deve essere respinta, avendo il direttore di gara confermato il contenuto del rapporto ed apparendo la sanzione adeguata al comportamento del dirigente così come emerge dagli atti ufficiali. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare inammissibile l’appello avverso l’esito della gara, l’inibizione all’allenatore Baiocchi Luigi e la squalifica al calciatore D’Agostino Guido e di respingere il gravame avverso l’inibizione al dirigente Leone Franco. Dispone addebitarsi la relativa tassa
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