COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/5/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. PATERNO GAGLIANO S.ONOFRIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE BOLLETTINI UMBERTO FINO AL 1/2/2005) IN RELAZIONE ALLA GARA PATERNO/POGGESE DISPUTATA IL 26/1/03 PER IL CAMPIONATO DI III CAT.TERAMO (C.U.N.22 DEL 29/1/03. COM.PROV.TE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/5/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. PATERNO GAGLIANO S.ONOFRIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE BOLLETTINI UMBERTO FINO AL 1/2/2005) IN RELAZIONE ALLA GARA PATERNO/POGGESE DISPUTATA IL 26/1/03 PER IL CAMPIONATO DI III CAT.TERAMO (C.U.N.22 DEL 29/1/03. COM.PROV.TE) Con appello ritualmente proposto la società G.S.Paterno Gagliano S.Onofrio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Bollettini Umberto spintonato l’arbitro facendolo cadere a terra, nonché per aver assunto, alla notifica dell’espulsione un atteggiamento gravemente minaccioso tanto da costringere l’arbitro a rifugiarsi nel proprio spogliatoio. A fine gara lo stesso giocatore reiterava le offese cercando di penetrare con forza all’interno dello spogliatoio arbitrale, desistendo dal suo atteggiamento alcuni minuti prima dell’arrivo dei carabinieri. La società appellante ha chiesto la riduzione della sanzione, deducendo, a tale fine che la spinta all’arbitro sia avvenuta accidentalmente per essere il calciatore inciampato mentre si trovava nei pressi del direttore di gara, negando infine ogni responsabiltà del proprio tesserato per quanto accaduto a fine gara all’interno dello spogliatoio, L’arbitro della gara, in sede di supplemento, mentre ha confermato gli originari riferimenti in ordine alla spinta ricevuta dietro le spalle dal giocatore Bollettini Umberto, non ha tuttavia fornito certezze circa l’episodio, anch’esso grave, accaduto all’interno degli spogliatoi. In particolare, dagli atti acquisiti non vi è alcuna certezza sulla individuazione del soggetto che ha tentato a fine gara, di forzare la porta di ingresso dello spogliatoio arbitrale. Da quanto sopra, deve ritenersi l’appello parzialmente fondato e, pertanto, la sanzione eccessiva in relazione a quanto può realmente addebitarsi al calciatore Bollettini Umberto in termini di responsabilità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, visto il supplemento di rapporto con il quale l’arbitro della gara ha fornito i chiarimenti richiesti DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Bollettini Umberto fino al 1/2/04 disponendo restituirsi la tassa di reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it