COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. GUARDIAVOMANO CALCIO AVVESO LA SQUALIFICA FINO AL 12/10/05 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI FURIA FULVIO IN RELAZIONE ALLA GARA POGGESE/GUARDIAVOMANO DISPUTATA IL 8/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.28 DEL 12/3/03 COM.PROV.TE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/05/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. GUARDIAVOMANO CALCIO AVVESO LA SQUALIFICA FINO AL 12/10/05 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI FURIA FULVIO IN RELAZIONE ALLA GARA POGGESE/GUARDIAVOMANO DISPUTATA IL 8/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.28 DEL 12/3/03 COM.PROV.TE) Con appello ritualmente proposto la S.S. Guardiavomano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Di Furia Fulvio compiuto atti di violenza in danno di due avversati che provocavano violenti tafferugli che portavano l’arbitro a sospendere la gara, chiedendone la revoca o la riduzione. Ha dedotto l’appellante la insussistenza dei fatti addebitati in quanto l’arbitro avrebbe errato nell’identificare il calciatore trovandosi in posizione non favorevole e, comunque, la sanzione doveva ritenersi eccessiva in quanto la decisione di sospendere la gara non poteva essere conseguenza dei soli fatti addebitati al Di Furia. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che non potevano esservi dubbi sulla identificazione del Di Furia quale responsabile dei fatti addebitatigli. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al Di Furia può essere lievemente ridotta in considerazione della reale gravita dei fatti imputati al Di Furia entrato in campo dopo l’esecuzione di un rigore ritenuto ingiusto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Furia Fulvio fino al 30/4/05 disponendo restituirsi la tassa versata.
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