COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATERGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. PIANOLA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA AL CALCIATORE CENTI GIANLUCA FINO AL 17/2/03) IN RELAZIONE ALLA GARA CESAPROBA/PIANOLA DISPUTATA IL 17/2/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.24 DEL 21/2/02. COM.PROV,AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATERGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. PIANOLA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA AL CALCIATORE CENTI GIANLUCA FINO AL 17/2/03) IN RELAZIONE ALLA GARA CESAPROBA/PIANOLA DISPUTATA IL 17/2/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.24 DEL 21/2/02. COM.PROV,AQ) Con appello ritualmente proposto la società A.C.Pianola , unitamente al calciatore squalificato, ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S., per aver il calciatore Centi Gianluca, al momento della sua espulsione, afferrato l’arbitro della gara per il braccio e strattonato violentemente, causandogli forte dolore, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore non avrebbe affatto colpito l’arbitro al momento della espulsione dal terreno di giuoco, precisando che lo stesso avrebbe semplicemente stretto la mano all’arbitro al termine della gara in senso di scherno. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Centi Gianluca deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) il comportamento del tesserato, benchè censurabile, non è apparso di gravità tale da giustificare la sanzione applicata, soprattutto in considerazione del fatto che la circostanza si è verificata al momento della espulsione, senza trattarsi, quindi, di deliberato atto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Centi Gianluca fino al 31/8/02 disponendo non incamerarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it