COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/11/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTELFRENTANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE DI LORETO GABRIELE PER TRE GIORNATE E DEL GIOCATORE MICOLUCCI NICOLA PER DUE GIORNATE INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL FRENTANO/S.SALVO DISPUTATA IL 27/10/01 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N.20 DEL 31/10/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/11/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTELFRENTANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE DI LORETO GABRIELE PER TRE GIORNATE E DEL GIOCATORE MICOLUCCI NICOLA PER DUE GIORNATE INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL FRENTANO/S.SALVO DISPUTATA IL 27/10/01 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N.20 DEL 31/10/01) Con appello inoltrato a mezzo del servizio postale la società appellante ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. in quanto Micolucci Nicola, mentre era in svolgimento il gioco, si spintonava più volte con un avversario con scambio di reciproche offese; Di Loreto Gabriele perché al termine della gara sputava sul volto di un giocatore avversario. Ha dedotto l’appellante che il calciatore Micolucci si sarebbe limitato ad uno scambio di parole con l’avversario e che il calciatore Di Loreto avrebbe reagito a provocazioni reiterate da parte di un giocatore avversario. L’A.S, Castel Frentano chiedeva, quindi, la riduzione della squalifica del calciatore Micolucci in quanto sproporzionata rispetto a quanto accaduto in campo nonché la riduzione della squalifica del calciatore Di Loreto in applicazione dell’attenuante della provocazione. Osserva la Commissione che per la parte relativa al calciatore Micolucci l’appello deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art.41, comma 3, lett.7 del codice di disciplina che sancisce l’inoppugnabilità delle squalifiche fino a due giornate. Nella restante parte l’appello si appalesa come infondato in quanto dal referto di gara non si riconoscono elementi tali da suffragare la versione di fatti sostenuta dalla ricorrente mentre la sanzione inflitta appare congrua. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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