COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/11/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. U.S. BUCCHIANICO CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA BUCCHIANICO/CASTEL FRENTATO DISPUTATA IL 5/11/01 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES PER L’UTILIZZO DI N.6 CALCIATORI FUORI QUOTA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/11/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. U.S. BUCCHIANICO CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA BUCCHIANICO/CASTEL FRENTATO DISPUTATA IL 5/11/01 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES PER L’UTILIZZO DI N.6 CALCIATORI FUORI QUOTA. Con reclamo ritualmente proposto, la soc. U.S.Bucchianico ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della soc. Castel Frentano per aver quest’ultima utilizzato n.6 calciatori in luogo dei 4 consentiti dal regolamento del campionato regionale juniores. Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento Risulta dagli atti ufficiali del Comitato Regionale che la società Castel Frentano ha impiegato nel corso della gara n.6 calciatori in luogo dei 4 consentiti dal regolamento (C.U.n.1 del 5/7/01 del C.R.A.-L.N.D. con la conseguenza che alla stessa deve essere inflitta la sanzione disciplinare di cui all’art. 12 del C.G.S. Alla sanzione della perdita della gara in danno della società Castel Frentano consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società CASTELFRENTANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio: BUCCHIANICO 2 – CASTEL FRENTANO 0, nonché l’ammenda di £.200.000. Dispone restituirsi la tassa versata.
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