COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC. F.C. NERETO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI SABATINO ANDREA FINO AL 31/12/03) IN RELAZIONE ALLA GARA SCERNE/NERETO DISPUTATA IL 25/2/02 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REG.LE (C.U.N.54 DEL 28/2/02. COM.PROV.AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOC. F.C. NERETO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI SABATINO ANDREA FINO AL 31/12/03) IN RELAZIONE ALLA GARA SCERNE/NERETO DISPUTATA IL 25/2/02 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REG.LE (C.U.N.54 DEL 28/2/02. COM.PROV.AQ)
Con appello ritualmente proposto la società F.C.Nereto ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Di Sabatino Andrea colpito l’arbitro della gara con un calcio alla gamba sinistra assumendo atteggiamento minaccioso, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il Di Sabatino Andrea, dopo che è stato espulso per protesta, usciva dal terreno di giuoco, ma vi rientrava ed andava incontro all’arbitro con intenzione di aggredirlo ma non gli riusciva per l’intervento dei compagni di squadra, Pur tuttavia nell’agitarsi riusciva a colpire di striscio l’arbitro ad una gamba senza provocargli dolore.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando di essere stato colpito solo di striscio per aver fatto un passo indietro e di non aver sentito particolare dolore.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore Di Sabatino Andrea deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) i fatti riferiti in precedenza assumono un rilievo diverso non apparendo di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Sabatino Andrea fino al 28/2/03 disponendo la restituzione della tassa versata.
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