COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 16/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE MATRICCIANI TOMMASO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA FINO AL 30/6/03) IN RELAZIONE ALLA GARA CAPPELLE/LAURETUM DISPUTATA IL 22/4/02 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N.66 DEL 26/4/02 COM.REG.AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 16/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE MATRICCIANI TOMMASO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA FINO AL 30/6/03) IN RELAZIONE ALLA GARA CAPPELLE/LAURETUM DISPUTATA IL 22/4/02 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N.66 DEL 26/4/02 COM.REG.AQ)
Con appello ritualmente proposto il calciatore Tommaso Matricciani, tesserato con la società S.S.Lauretum ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver colpito l’arbitro della gara con un pugno allo stomaco ed una spinta chiedendone la revoca.
Ha dedotto l’appellante di non aver colpito l’arbitro ma di averlo solo sfiorato con la spalla.
L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando le modalità con le quali si era verificato il comportamento del Matricciani.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Matricciani Tommaso ha tenuto un comportamento certamente scorretto e violento nei confronti dell’arbitro colpendolo con una spinta ed un pugno allo stomaco.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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