COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 4/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare SANZIONI DISCIPLINARI APPELLO DELLA SOCIETA’ UNICENTRO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEI GIOCATORI ZANCARINI DAMIANO PER SEI GIORNATE E ROMA MASSIMILIANO PER QUATTRO GIORNATE, AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 52,00) IN RELAZIONE ALLA GARA DISPUTATA 16/10/04 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C -1. (C.U. N° 17 DEL 21/10/04 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 4/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare SANZIONI DISCIPLINARI APPELLO DELLA SOCIETA’ UNICENTRO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEI GIOCATORI ZANCARINI DAMIANO PER SEI GIORNATE E ROMA MASSIMILIANO PER QUATTRO GIORNATE, AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 52,00) IN RELAZIONE ALLA GARA DISPUTATA 16/10/04 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C -1. (C.U. N° 17 DEL 21/10/04 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società Unicentro ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo quanto al calciatore Zancarini Damiano poiché questi, al termine della gara, per manifestare il proprio dissenso sulla conduzione dell’incontro, protestava in maniera particolarmente smodata e violenta nei confronti del direttore di gara; quanto al calciatore Roma Massimiliano, perché al termine della gara offendeva ripetutamente il direttore di gara tentando di avvicinarlo, senza riuscirvi; quanto all’ammenda comminata alla società poiché propri tifosi e tesserati, a fine gara, si rendevano protagonisti di intemperanze, chiedendo la riduzione delle squalifiche e l’eliminazione dell’ammenda. Ha dedotto l’appellante, per quanto concerne Roma Massimiliano, che il calciatore, in un momento di contestazione generale si sarebbe limitato a protestare nei confronti del direttore di gara, probabilmente in maniera smodata, ma mai violenta; in relazione all’altro calciatore oggetto di sanzione disciplinare, che Zancarini Damiano sarebbe stato uno dei pochi calciatori a non andare dall’arbitro per protestare, onde la sua individuazione da parte del direttore di gara quale responsabile dei fatti ascrittigli sarebbe frutto di un scambio di persona. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile, quanto alla richiesta di revoca dell’ammenda, mentre risulta infondato e non merita accoglimento, relativamente alle doglianze sulle squalifiche ai calciatori. In via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità della richiesta di revoca dell’ammenda, con conseguente preclusione di un suo esame nel merito, posto che a norma dell’art. 41, comma 3, lett. d) secondo capoverso, Codice di Giustizia Sportiva, non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per le società partecipanti ai campionati regionali del calcio a cinque. Quanto alle squalifiche inflitte ai calciatori, è sufficiente rilevare che gli arbitri della gara, in sede di rapporto, fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, hanno esattamente individuato i calciatori sanzionati, attribuendo a ciascuno di essi comportamenti antisportivi descritti in maniera estremamente precisa. Peraltro, il presunto scambio di persona di cui sarebbe stato vittima il calciatore Zancarini, non rilevabile dagli atti ufficiali, non è stato suffragato da alcun elemento probatorio da parte della società ricorrente. Per le ragioni evidenziate, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori Zancarini e Roma devono ritenersi congrue ed essere, pertanto, confermate in questa sede. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, in via preliminare DICHIARA inammissibile l’appello, nella parte relativa all’impugnazione dell’ammenda; nel merito DELIBERA di rigettare l’appello proposto dalla Società Unicentro, relativamente alle squalifiche dei calciatori Zancarini Damiano e Roma Massimiliano, disponendo incamerarsi la tassa versata nella misura di Euro 78,00 e con addebito sul conto della Società della residua somma di euro 52,00 necessari per integrare la tassa di reclamo nella misura stabilita dalla normativa federale.
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