COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA F.C. VIRTUS TOLLO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. NINO CERULLO / FC VIRTUS TOLLO DISPUTATA IL 26/9/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.15 DEL 7/10/04 C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA F.C. VIRTUS TOLLO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. NINO CERULLO / FC VIRTUS TOLLO DISPUTATA IL 26/9/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.15 DEL 7/10/04 C.R.A.) Con reclamo ritualmente proposto, la F.C.Virtus Tollo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per posizione irregolare del calciatore Tiberio Gianluca il quale aveva preso parte alla gara sopra indicata pur essendo stato squalificato con C.U. n.70 del 20/5/04, per doppia ammonizione riportata nell’ultima gara dei Play-Out del campionato precedente. Ha dedotto la società reclamante che il ricorso proposto dalla S.S.Nino Cerullo doveva essere dichiarato inammissibile dal G.S. in quanto incompetente a norma dell’art.42, comma 3, del C.G.S. ed ha, pertanto, concluso chiedendo che, in riforma della impugnata decisione venisse omologato il risultato conseguito sul campo con il punteggio di: S.S.Nino Cerullo 0 / F.C.Virtus Tollo 3. La società controinteressata ha fatto pervenire cntrodeduzioni chiedendo il rigetto del reclamo proposto dalla Virtus Tollo. La stessa società reclamante, in sede di comparizione dinanzi a questa Commissione, ha ribadito le proprie istanze. Osserva la Commissione che il reclamo proposto dal F.C.Virtus Tollo è infondato e non merita accoglimento. Se è vero che l’art.42, comma 3, C.G.S. individua la competenza esclusiva, nell’ambito regionale della Commissione Disciplinare in tema di posizione irregolare di un calciatore che abbia preso parte ad una gara pur non avendone titolo, è altrettanto vero che la S.S. Nino Cerullo aveva, nei termini prescritti dalla stessa norma, manifestato la volontà di far valere i propri interessi in ordine alla denunciata irregolarità. Al riguardo, quindi, ritiene la Commissione che debba prevalere il principio della conservazione degli atti e, quindi, che debba essere tutelata la volontà della società di denunciare un fatto che, comunque, va ad inficiare la regolarità di una gara. Né può condividersi la tesi secondo la quale l’art.29 C.G.S. sanzionerebbe con la conseguenza della inammissibilità la errata individuazione del Giudice competente in quanto tale norma sembra riferirsi ad organi che, pur inquadrati nell’ambito dell’organizzazione federale, risultano tuttavia estranei agli organi della Giustizia Sportiva. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte ritiene la Commissione di dover esaminare, nel merito, il reclamo proposto dalla S.S. Nino Cerullo e di doverlo ritenere fondato in quanto risulta dagli atti ufficiali (è circostanza pacifica tra le parti) che il calciatore Tiberio Gianluca non aveva titolo per partecipare alla gara disputata il 26/9/04 siccome squalificato per una gara con C.U. n.70 del 20/5/04. Ne consegue che, in accoglimento del reclamo, debba essere inflitta la sanzione della perdita della gara in danno della F.C.Virtus Tollo nonché quella dell’ammenda, che si ritiene equo determinare in euro 104,00, per responsabilità oggettiva della stessa società Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa. Delibera, inoltre, in accoglimento del reclamo proposto dalla Nino Cerullo, di irrogare la sanzione della perdita della gara in danno della F.C. Virtus Tollo con il seguente punteggio: S.S.Nino Cerullo 3 / F.C.Virtus Tollo 0, nonché di comminare alla stessa Virtus Tollo la sanzione dell’ammenda di Euro 104,00. Dispone, infine, restituirsi la tassa versata dalla Societa’ S.S.Nino Cerullo.
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