COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE IACONE STEFANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/04 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIANO / 2000 CALCIO MONTESILVANO DISPUTATA IL 31/10/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (COM.UFF. N.22 DEL 4/11/04 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE IACONE STEFANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/04 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIANO / 2000 CALCIO MONTESILVANO DISPUTATA IL 31/10/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (COM.UFF. N.22 DEL 4/11/04 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Iacone Stefano, tesserato con la Società Miano, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dla G.S. per aver bloccato le mani al direttore di gara che lo stava espellendo a seguito delle offese rivoltegli, chiedendo la riduzione della sanzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto si era limitato solo a poggiare le mani su quelle dell’arbitro per evitare l’espulsione e, comunque, con lo stesso Comunicato un calciatore reo di un comportamento più grave (Raggiunto Daniele della Pro Calcio Favale) era stato sanzionato in maniera lieve. L’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento. Anche alla luce della disparità di trattamento fatta rilevare dall’appellante, appare equo ridurre lievemente la sanzione inflitta non rivestendo il comportamento contestato carattere di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Iacone Stefano fino al 15/12/04 disponendo restituirsi la tassa versata.
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