COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ESITO GARA APPELLO DELLA S.P. ATLETICO ROSETO IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. FONTANELLE / S.P. ATLETICO ROSETO DISPUTATA IL 6/11/2004 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ESITO GARA APPELLO DELLA S.P. ATLETICO ROSETO IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. FONTANELLE / S.P. ATLETICO ROSETO DISPUTATA IL 6/11/2004 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E”. Con delibera pubblicata sul C.U. n° 24 del 18.11.2004 il G.S. trasmetteva a questa Commissione, per competenza, il reclamo ritualmente proposto dalla Società S.P. Atletico Roseto con il quale ha chiesto “l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento” in danno della Società A.S. Fontanelle, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Palazzese Giuseppe che non aveva titolo a parteciparvi poiché non in regola con il tesseramento. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che realmente il calciatore Palazzese Giuseppe non aveva titolo a prendere parte alla gara de quo poiché lo stesso, trasferito in prestito dalla Società S.S. Casoli alla Società A.S. Fontanelle in data 6.11.2004, come risulta dalla raccomandata a.r. di invio dell’accordo di trasferimento, poteva essere utilizzato dalla società cessionaria soltanto dal giorno successivo alla spedizione del plico, come stabilito dall’art. 39, comma 5, N.O.I.F.. Per il motivo che precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere alla società A.S. Fontanelle la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: A.S. FONTANELLE - S.P. ATLETICO ROSETO = 0 – 3, nonché l’ammenda di € 104,00. Dispone restituirsi la tassa versata
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