COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COPPITO CALCIO 2002 IN RELAZIONE ALLA GARA CESAPROBA / COPPITOCALCIO DISPUTATA IL 7/11/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV. L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COPPITO CALCIO 2002 IN RELAZIONE ALLA GARA CESAPROBA / COPPITOCALCIO DISPUTATA IL 7/11/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV. L’AQUILA) Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 34 comma 3, N.O.I.F., la Società .Coppito Calcio 2002 ha chiesto infliggersi alla Società Cesaproba Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1-1, per avervi quest’ultima fatto partecipare il calciatore Mancini Orlando il quale, essendo nato il 27/3/88, aveva compiuto il quindicesimo anno di età, ma non era in possesso della prescritta autorizzazione. Il reclamo è fondato. Risulta infatti che il calciatore Mancini Orlando, infrasedicenne, indicato nella distinta della A.S. Cesaproba con il numero 15, è stato utilizzato nel corso della gara in assenza dell’autorizzazione del Comitato Regionale Abruzzo a partecipare anche ad attività agonistica organizzata dalla Leghe, così come prescritto dall’art.34 comma 3 delle N.O.I.F.. Tale irregolarità deve essere sanzionata ai sensi dell’art. 12, comma 5, C.G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla A.S. Cesaproba Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio 0 – 3, disponendo restituirsi alla Società Coppito Calcio la tassa di reclamo.
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