COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. GRANCIA MORINO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05 AL CALCIATORE DI GIROLAMO FABIO; PER CINQUE GARE AL CALCIATORE D’AMICO RENATO, AMMENDA DI EURO 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA GRANCIA MORINO / FUCENSE DISPUTATA IL 31/10/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 22 DEL 4/11/04 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 25/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA U.S. GRANCIA MORINO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05 AL CALCIATORE DI GIROLAMO FABIO; PER CINQUE GARE AL CALCIATORE D’AMICO RENATO, AMMENDA DI EURO 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA GRANCIA MORINO / FUCENSE DISPUTATA IL 31/10/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 22 DEL 4/11/04 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la U.S. Grancia Morino ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per aver il Di Girolamo colpito l’arbitro con un calcio alla gamba, il D’Amico protestato smodatamente rivolgendo ingiurie e minacce al direttore di gara, allontanandosi in ritardo, e per aver i sostenitori della Società Grancia Morino tenuto un comportamento gravemente minaccioso a fine gara, chiedendone l’annullamento.
Ha dedotto l’appellante che, pur riconoscendo alcune responsabilità dei propri tesserati, le sanzioni inflitte dovevano essere considerate eccessive in considerazione anche del comportamento provocatorio del direttore di gara.
Questi, in sede di supplemento di rapporto, confermava gli originari riferimenti precisando le modalità con le quali si erano svolti i fatti contestati.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Le sanzioni inflitte dal primo Giudice appaiono congrue ed adeguate ai fatti realmente accaduti ed alla gravità dei comportamenti tenuti dai tesserati e dai sostenitori della società appellante.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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