COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE D’ADDEZIO PIERPAOLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA 8000 CALCIO / ALBA CALCIO 2004 DISPUTATA IL 31/10/2004 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. n° 11 DEL 03.11.2004 – COMITATO PROVINCIALE L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE D’ADDEZIO PIERPAOLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA 8000 CALCIO / ALBA CALCIO 2004 DISPUTATA IL 31/10/2004 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. n° 11 DEL 03.11.2004 - COMITATO PROVINCIALE L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto, il calciatore D’Addezio PierPaolo, tesserato con la Società Alba Calcio 2004, ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. poiché il calciatore medesimo, a fine gara, assumeva un atteggiamento minaccioso e gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, chiedendone la revoca o, in subordine, la riduzione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il comportamento dell’appellante, seppur deprecabile, non risulta di particolare gravità. Per tale motivo che precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA In parziale accoglimento dell’appello, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D’Addezio PierPaolo a n° tre gare, disponendo riaccreditarsi la tassa di appello in favore della Società Alba Calcio 2004 nella misura di Euro 65,00.
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