COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. GUARENNA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA DI AMATORI POL. PERANO – A.S. GUARENNA DISPUTATA IL 20.11.2004 E TERMINATA CON IL RISULTATO DI 0-0 VALIDA PER IL CAMPIONATO AMATORI, PROV. CHIETI, GIR. B, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE CONTI LUIGI, TESSERATO PER LA POL. PERANO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. GUARENNA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA DI AMATORI POL. PERANO – A.S. GUARENNA DISPUTATA IL 20.11.2004 E TERMINATA CON IL RISULTATO DI 0-0 VALIDA PER IL CAMPIONATO AMATORI, PROV. CHIETI, GIR. B, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE CONTI LUIGI, TESSERATO PER LA POL. PERANO Con reclamo del 26.11.2004, la società A.S. Guarenna ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della Società Pol. Perano, per aver quest’ultima utilizzato il calciatore De Conti Luigi, il quale non aveva titolo a parteciparvi in quanto di età inferiore a 29 anni. Il reclamo si palesa manifestamente inammissibile, con conseguente preclusione di un suo esame nel merito, poiché non risulta essere stato sottoscritto. Per il motivo che precede la Commissione Disciplinare, DICHIARA l’appello è inammissibile, dispone incamerarsi la tassa versata.
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