COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE D’ANGELO GIOVANNI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA FINO AL 28.02.2005) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. TORTORETO / PIANO DELLA LENTE DISPUTATA IL 23/10/2004 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIR. B (C.U. N° 20 DEL 28.10.2004 – COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE D’ANGELO GIOVANNI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA FINO AL 28.02.2005) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. TORTORETO / PIANO DELLA LENTE DISPUTATA IL 23/10/2004 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIR. B (C.U. N° 20 DEL 28.10.2004 – COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, il calciatore D’ANGELO Giovanni, tesserato con la A.S.D. Tortoreto, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver, una volta espulso per ingiurie al guardalinee di parte, calciato il pallone contro il direttore di gara, senza colpirlo, minacciandolo e protestando con lo stesso in modo smodato. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il gesto del calcio del pallone in direzione dell’arbitro è stato del tutto fortuito e, come tale, da valutare come semplice gesto di stizza. In sede di supplemento di rapporto l’arbitro ha confermato gli originari riferimenti, pur precisando di non essere stato colpito dal pallone scagliato dall’appellante. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento. Alla luce dei chiarimenti resi dal direttore di gara, appare equo ridurre lievemente la sanzione inflitta, atteso che il comportamento contestato non riveste carattere di particolare gravità, essendo qualificabile come un generico gesto di stizza nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D’ANGELO Giovanni fino al 24 gennaio 2005, disponendo restituirsi la tassa versata.
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