COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TRIGNO CELENZA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/04 INFLITTA AL CALCIATORE GASPARI VITTORIO IN RELAZIONE ALLA GARA TRIGNO CELENZA / MARIO TURDO’ DISPUTATA IL 31/10/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (COM. UFF. N. 22 DEL 4/11/04. COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TRIGNO CELENZA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/04 INFLITTA AL CALCIATORE GASPARI VITTORIO IN RELAZIONE ALLA GARA TRIGNO CELENZA / MARIO TURDO’ DISPUTATA IL 31/10/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (COM. UFF. N. 22 DEL 4/11/04. COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Trigno Celenza ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver il Gaspari ingiuriato, minacciato e tentato di aggredire il direttore di gara reiterando le ingiurie a fine gara anche fuori dallo stadio chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore si sarebbe limitato a commentare l’accaduto senza ingiuriare l’arbitro, neppure a fine gara, come potevano confermare i testimoni presenti di cui veniva chiesta l’audizione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato integralmente gli originari riferimenti. L’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti e, segnatamente dal supplemento di rapporto, che il Gaspari si è reso responsabile del grave comportamento compiutamente descritto dal direttore di gara mentre quanto sostenuto dalla società appellante non trova alcun riscontro negli stessi atti che non possono essere superati con l’audizione di testi vietata dal regolamento. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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