COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA A.S.D. CANISTRO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (ESITO GARA, SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 AL CALCIATORE VALENTE STEFANO) IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCIANO / CANISTRO DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N. 30 DEL 7/12/04 E 34 DEL 23/12/04COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA A.S.D. CANISTRO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (ESITO GARA, SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 AL CALCIATORE VALENTE STEFANO) IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCIANO / CANISTRO DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N. 30 DEL 7/12/04 E 34 DEL 23/12/04COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente e separatamente proposti, che vengono riuniti per evidenti motivi di connessione, la Società Canistro ha chiesto disporsi la ripetizione della gara (sospesa dal direttore di gara a seguito delle lesioni subite in conseguenza di una gomitata infertagli dal calciatore Valente Stefano) e la revoca della sanzione inflitta allo stesso calciatore in quanto involontario il suo comportamento. Ha dedotto l’appellante che il calciatore si era fortuitamente scontrato con il direttore di gara e che il provvedimento di sospensione della gara non poteva essere addebitato al suo comportamento. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato senza ombra di dubbio, la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore, dopo qualche minuto dalla concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, precisando anche di non aver potuto proseguire la gara in quanto il colpo infertogli, seppur di non particolare violenza, gli aveva impedito, per il dolore allo stomaco di portarla a termine. Osserva la Commissione che, quanto al provvedimento relativo all’esito della gara, lo stesso, appare ineccepibile atteso che il colpo subito dall’arbitro gli ha di fatto impedito di portarla a termine e la sicura volontarietà del gesto compiuto dal Valente non può non far conseguire la responsabilità della Società Canistro in ordine alla sanzione della perdita della gara. Per quanto concerne, invece, la sanzione disciplinare inflitta al Valente, la stessa può essere ridotta avendo il direttore di gara precisato che il gesto non è stato di particolare violenza e che può essere ritenuto un gesto di stizza piuttosto che un vero e proprio atto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Valente Stefano fino al 31/12/05, confermando, nel resto, l’impugnato provvedimento. Dispone accreditarsi la tassa del reclamo accolto ed addebitarsi l’altra.
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