COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.C. MONTUPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE ORSINI ALESSIO IN RELAZIONE ALLA GARA CARPINETO NORA / MONTUPOLI DISPUTATA IL 23/01/05 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (COM. UFF. N° 42 DEL 27/01/05. COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 17/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.C. MONTUPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE ORSINI ALESSIO IN RELAZIONE ALLA GARA CARPINETO NORA / MONTUPOLI DISPUTATA IL 23/01/05 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (COM. UFF. N° 42 DEL 27/01/05. COM. REG. ABRUZZO)
Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 11.2.2005, la Società S. S. C. Montupoli ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore Orsini Alessio protestato in maniera particolarmente smodata nei confronti dell’arbitro a seguito di espulsione per doppia ammonizione, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il proprio calciatore è stato giustamente espulso, ma che, nell’occasione, non avrebbe usato alcuna parola offensiva nei confronti del direttore di gara.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile poiché inviato oltre il termine di cui all’art. 42, comma 5, C.G.S., con conseguente preclusione di un suo esame nel merito.
Per il motivo che precede, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di dichiarare l’appello inammissibile, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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