COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CARSOLI CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/5/06 AL CALCIATORE NAZZARRO ENRICO E N. 4 GARE AL CALCIATORE GRANAROLI MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS L’AQUILA/CARSOLI CALCIO A 5 DISPUTATA IL 22/1/05 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE D (C.U. N.21 DEL 27/1/05 E 23 DEL 3/2/05 COM .PROV. L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CARSOLI CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/5/06 AL CALCIATORE NAZZARRO ENRICO E N. 4 GARE AL CALCIATORE GRANAROLI MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS L’AQUILA/CARSOLI CALCIO A 5 DISPUTATA IL 22/1/05 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE D (C.U. N.21 DEL 27/1/05 E 23 DEL 3/2/05 COM .PROV. L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto, la Società Carsoli Calcio a 5 ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il Nazzarro tentato di aggredire l’arbitro e per avergli rivolto sputi ed il Granaroli per avergli rivolto ingiurie e minacce chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che in realtà il Nazzarro ed il Granaroli non avevano commesso i fatti addebitati in quanto si trovavano a notevole distanza dall’arbitro e, verosimilmente, quest’ultimo era incorso in un errore di identificazione. Chiedevano, al riguardo, di sentire testimoni e disporre confronti. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che non potevano sussistere dubbi sulla identità della persone in quanto chiaramente identificati allorché si erano avvicinati a circa due-tre metri dalla sua persona. Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento pur precisando che i fatti storici sono inconfutabilmente riferiti dal direttore di gara e che, per regolamento, non è possibile procedere a confronti o a prove testimoniali, occorre rilevare che la sanzione inflitta ai calciatori Nazzarro e Granaroli deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) deve qualificarsi il gesto del primo come gravemente ingiurioso ma privo dei connotati di un atto di violenza e quello del secondo circoscritto a delle espressioni ingiuriose. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Nazzarro Enrico fino al 31/12/05 e quella inflitta al calciatore Granaroli Marco a n.3 gare. Dispone restituirsi la tassa versata
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