COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE NICOLAS GUSTAVO SPAGNOLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/3/05) IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO/FOLGORE SAMBUCETO DISPUTATA IL 16/1/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N. 41 DEL 20/1/05 COM.REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE NICOLAS GUSTAVO SPAGNOLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/3/05) IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO/FOLGORE SAMBUCETO DISPUTATA IL 16/1/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N. 41 DEL 20/1/05 COM.REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, il calciatore Nicolas Gustavo Spagnolo, tesserato con la società Spal Lanciano ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver colpito l’arbitro della gara con una spinta dopo aver colpito un avversario deliberatamente per vendicarsi di un pugno subito, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che la sua reazione era diretta nei confronti dell’avversario che lo aveva colpito con un pugno al naso causandogli fuoriuscita di sangue. In ogni caso, non aveva in alcun modo attinto l’arbitro. L’arbitro, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che era stato spinto ad una spalla senza subire conseguenze. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Spagnolo deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) il comportamento tenuto dallo stesso, anche come protesta nei confronti del direttore di gara, era stato determinato dall’azione violenta subita. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Nicolas Gustavo Spagnolo fino al 5/3/05 disponendo la restituzione della tassa versata.
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