COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. CORBINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ADOTTATO DAL G.S. INIBIZIONE DEL SIG. CRISANTE PIETRO FINO AL 22/1/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. CORBINO / POLISPORTIVA GIOVENTU’ VIVA DISPUTATA IL 22/1/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, PROVINCIA DI PESCARA (C.U. N° 25 DEL 26/1/2006 COM PROV.LE PESCARA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 23/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S. CORBINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ADOTTATO DAL G.S. INIBIZIONE DEL SIG. CRISANTE PIETRO FINO AL 22/1/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. CORBINO / POLISPORTIVA GIOVENTU’ VIVA DISPUTATA IL 22/1/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, PROVINCIA DI PESCARA (C.U. N° 25 DEL 26/1/2006 COM PROV.LE PESCARA)
Con appello ritualmente proposto la Società A.S. CORBINO ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché al 40° del secondo tempo, mentre svolgeva le funzioni di assistente arbitrale, il Crisante, a gioco fermo, entrava in campo e tirava con forza la bandierina sulla testa di un giocatore avversario che a fine gara veniva accompagnato in ospedale, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione poiché il proprio dirigente sarebbe entrato sul terreno di gioco soltanto per dirimere un animato diverbio tra due giocatori delle opposte compagini e, nella concitazione del momento, avrebbe sfiorato il calciatore avversario con la bandierina che aveva in mano per lo svolgimento delle proprie funzioni.
L’arbitro della gara in sede di supplemento ha integralmente confermato gli originari intendimenti, peraltro già estremamente precisi e dettagliati, onde non può trovare accoglimento la versione dei fatti riferita dalla società appellante, stante la fede privilegiata accordata dalla normativa di riferimento al referto arbitrale.
Osserva, pertanto, la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, anche in relazione alla richiesta subordinata di riduzione della sanzione, tenuto conto della sua congruità in relazione alla gravità dei fatti.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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