COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE MARINO GIANLUCA TESSERATO CON LA SOCIETA’ POL. DOMENICO ALLEGRINO DI PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13/03/2009 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MINERVA C 5 – DOMENICO ALLEGRINO DISPUTATA IL 13/03/06 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D (C.U. n° 32 del 16.03.2006 – Com. Prov.le PESCARA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°63 del 19/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE MARINO GIANLUCA TESSERATO CON LA SOCIETA’ POL. DOMENICO ALLEGRINO DI PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13/03/2009 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MINERVA C 5 – DOMENICO ALLEGRINO DISPUTATA IL 13/03/06 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D (C.U. n° 32 del 16.03.2006 – Com. Prov.le PESCARA)
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Marino Gianluca ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere, dopo essere stato espulso per ingiurie all’arbitro, colpito lo stesso con due schiaffi al volto e per averlo strattonato per la maglia.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto si sarebbe limitato a protestare in maniera violenta nei confronti del direttore di gara ingiuriandolo con vari epiteti senza peraltro colpirlo con degli schiaffi.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il Marino “in segno di protesta si avvicinava con il volto verso il mio e mi colpiva in modo repentino con quattro dita della mano destra sulla parte sinistra della mandibola per ben due volte, provocandomi un lievo rossore ma senza arrecarmi alcuna grave lesione”.
Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, la sanzione inflitta può essere ridotta in considerazione che il gesto compiuto dal Marino non è stato particolarmente violento e non ha avuto apprezzabili conseguenze.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta la calciatore Marino Gianluca fino al 30/09/2007, disponendo la restituzione della tassa versata.
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