COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 09/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTLAND F.C. CELANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI LORETO MATTEO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ F.C. VITTORITO, IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO / SPORTLAND F.C. CELANO DISPUTATA IL 7.05.2006 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIR. “B”, GARA DI RITORNO DELLA PRIMA FASE DEI PLAY – OFF.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°67 del 09/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTLAND F.C. CELANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI LORETO MATTEO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ F.C. VITTORITO, IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO / SPORTLAND F.C. CELANO DISPUTATA IL 7.05.2006 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIR. “B”, GARA DI RITORNO DELLA PRIMA FASE DEI PLAY - OFF.
Con reclamo ritualmente proposto, nei termini di cui al Com. Uff. n° 160/A della FIGC Roma, come recepito nel C.U. n° 94 della FIGC – LND e nel C.U. n° 47 del 23.02.2006 del Comitato Regionale Abruzzo, la Società SPORTLAND F.C. CELANO ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società VITTORITO per avere quest’ultima utilizzato il calciatore DI LORETO Matteo che non aveva titolo a parteciparvi in quanto da ritenersi squalificato per essere stato espulso nella gara BARISCIANO – VITTORITO, disputata il 23.04.2006, a seguito di doppia ammonizione, senza aver scontato detta squalifica nella gara immediatamente successiva di Play-Off di andata del 30.04.2006.
La Società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali e, segnatamente, dal supplemento di rapporto rimesso in data 8.05.2006 dall’arbitro della gara Barisciano – Vittorito del 23.04.2006 che il calciatore DI LORETO Matteo era stato espulso al 31° del II tempo per somma di ammonizioni e che, per mera omissione, non aveva annotato la seconda ammonizione del DI LORETO e la conseguente espulsione. Risulta ugualmente dagli stessi atti che il DI LORETO, pur espulso nella predetta gara, era stato utilizzato dalla Società VITTORITO nella gara di andata del Play - Off SPORTLAND CELANO – VITTORITO, disputata il 30.04.2006, con la conseguenza che lo stesso non aveva scontato la gara che, in virtù del principio dell’automatismo delle sanzioni, non avrebbe potuto disputare.
Da ciò consegue che lo stesso calciatore, impiegato anche nella gara di ritorno dei suddetti Play-Off, non aveva titolo a parteciparvi e che, pertanto, il suo illegittimo utilizzo fa conseguire la detta sanzione della perdita della gara in danno della F.C. VITTORITO, nonché quella pecuniaria come sanzione accessoria.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla Società F.C. VITTORITO la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio F.C. VITTORITO / SPORTLAND F.C. CELANO 0 - 3, nonché la sanzione dell’ammenda di Euro 130,00. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo e trasmettersi il relativo C.U. alle società interessate ed alla C.A.F..
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