COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 15/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. F.C. CASTIGLIONE M.R. AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VERLENGIA CALCIO / A.S.D. F.C. CASTIGLIONE M.R. DISPUTATA IL 7/05/06 PER LA FASE “PLAY OFF” DI II CATEGORIA (GIRONE “E”) NONCHE’ AVVERSO LA COMMINAZIONE DELL’AMMENDA DI € 350,00 (COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DELL’11 MAGGIO 2006 COM.REG.LE)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°69 del 15/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.S.D. F.C. CASTIGLIONE M.R. AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VERLENGIA CALCIO / A.S.D. F.C. CASTIGLIONE M.R. DISPUTATA IL 7/05/06 PER LA FASE “PLAY OFF” DI II CATEGORIA (GIRONE “E”) NONCHE’ AVVERSO LA COMMINAZIONE DELL’AMMENDA DI € 350,00 (COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DELL’11 MAGGIO 2006 COM.REG.LE)
Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.D. F.C. CASTIGLIONE M.R. ha chiesto infliggersi in danno della società VERLENGIA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe ovvero, in subordine, la ripetizione della stessa atteso che il Direttore di gara avrebbe detto in campo, già al 15° del primo tempo, che l’incontro era da intendersi terminato e proseguito solo pro forma a causa delle intemperanze dei tifosi presenti in tribuna e del comportamento di alcuni calciatori del Verlengia Calcio.
Ha chiesto, inoltre, la riduzione dell’ammenda irrogata dal G.S. per intemperanze dei propri sostenitori, perché ritenuta spropositata .
La società VERLENGIA CALCIO non ha fatto pervenire controdeduzioni.
L’assunto della società reclamante è totalmente infondato. L’arbitro, infatti, sentito a chiarimenti, ha confermato il regolare svolgimento della gara per tutta la sua durata .
Quanto all’ammenda, la stessa appare congrua ed adeguata tenuto conto che, come risluta dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A. e come confermato dal Direrttore di gara, dalla metà del secondo tempo fino al termine della partita i sostenitori del Castiglione hanno ininterrottamente ingiuriato e minacciato pesantemente l’arbitro, colpendolo, inoltre, con grossi sputi al rientro negli spogliatoi.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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