COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POPOLI CALCIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 215,00, SQUALIFICA PER DUE GARE AL CALCIATORE COLANGELO FEDERICO; SQUALIFICA FINO AL 31/12/2006 AL CALCIATORE FASCIANO DANIELE; SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 AL CALCIATORE MANGIACAVALLO VINCENZO; INIBIZIONE FINO AL 31/12/2008 AL DIRIGENTE FASCIANO ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI CALCIO / PINETANOVA DISPUTATA IL 19/03/2006 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE C (C.U. N° 56 DEL 23/3/2006 COM. REG. LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POPOLI CALCIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 215,00, SQUALIFICA PER DUE GARE AL CALCIATORE COLANGELO FEDERICO; SQUALIFICA FINO AL 31/12/2006 AL CALCIATORE FASCIANO DANIELE; SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 AL CALCIATORE MANGIACAVALLO VINCENZO; INIBIZIONE FINO AL 31/12/2008 AL DIRIGENTE FASCIANO ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI CALCIO / PINETANOVA DISPUTATA IL 19/03/2006 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE C (C.U. N° 56 DEL 23/3/2006 COM. REG. LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società POPOLI CALCIO ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. a seguito dei comportamenti ascritti ai propri tesserati ed ai propri tifosi, chiedendone la revoca o, comunque, la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati ai propri tesserati in quanto il Fasciano Antonio non avrebbe colpito l’arbitro, così come Fasciano Daniele, il quale si sarebbe solo lamentato di una decisione sfavorevole senza inveire contro gli organi federali. Il Mangiacavallo, poi, avrebbe solo tentato di aggredire il direttore di gara, in quanto fermato da altri calciatori della società. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, con dovizia di particolari, quanto in precedenza evidenziato nel rapporto di gara e ribadendo le singole responsabilità dei soggetti destinatari dei provvedimenti disciplinari impugnati. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Va, preliminarmente, sottolineato che la sanzione relativa al calciatore Colangelo Federico non può essere impugnata ai sensi dell’art. 41, C.G.S.. Quanto agli altri provvedimenti, la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, visto che l’arbitro ha riferito con estrema chiarezza i comportamenti oggetto di sanzioni e che, in sede di supplemento, ha ribadito con estrema chiarezza, l’intenzionalità e la gravità degli accadimenti verificatisi. Va, per altro, sottolineato, che le sanzioni adottate debbono ritenersi congrue ed adeguate alla gravità dei fatti accaduti anche in considerazione delle lesioni subite dall’arbitro della gara, così come evidenziate nel certificato medico rilasciato dall’Ospedale Civile di Popoli. In ordine, infine, alla sanzione dell’ammenda, la stessa deve essere confermata ed è sintomatico che la società reclamante non ne abbia contestato la fondatezza e la congruità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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