COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE MIRKO TENAGLIA DELLA A.S.D. TORINO DI SANGRO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2008 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO DI SANGRO / ADRIANO FLACCO G.T. DISPUTATA IL 5/03/2006 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B (COM. UFF. N° 52 DEL 9/03/2006 COM. REG.LE ABRUZZO.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE MIRKO TENAGLIA DELLA A.S.D. TORINO DI SANGRO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2008 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO DI SANGRO / ADRIANO FLACCO G.T. DISPUTATA IL 5/03/2006 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B (COM. UFF. N° 52 DEL 9/03/2006 COM. REG.LE ABRUZZO.) Con appello ritualmente proposto, il calciatore Mirko Tenaglia ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere commesso un fallo in danno di un avversario e per aver rivolto epiteti al direttore di gara colpendolo con la mano aperta sul volto e sul fischietto che aveva in bocca, causandogli dolore ai denti. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto si era limitato ad esprimere un gesto di dissenso e di stizza, alzando la mano destra ma senza colpirlo. Ha, inoltre, dedotto che il provvedimento del primo giudice doveva ritenersi sproporzionato in quanto comportamenti ben più gravi erano stati in precedenti occasioni sanzionati in maniera più tenue. Il direttore di gara, in sede di supplemento e sentito a chiarimenti, ha precisato che il gesto compiuto dal Tenaglia, pur dovendosi ritenere intenzionale, non doveva ritenersi atto di violenza, ma era sicuramente da mettere in relazione con il gesto istintivo di reazione ad un suo provvedimento ed ha, infine, aggiunto che tale gesto aveva causato solo momentaneo dolore, senza ulteriori conseguenze. Le precisazioni fornite dall’arbitro fanno ritenere eccessiva la sanzione adottata dal primo giudice trattandosi di un gesto di reazione ad una decisione arbitrale che non ha causato particolari conseguenze se non un momentaneo, leggero dolore. Resta, peraltro, il fatto dell’intenzionalità di tale gesto nei confronti del direttore di gara, nonché del comportamento gravemente antisportivo tenuto nei confronti dell’avversario caduto a terra. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Mirko Tenaglia fino al 30.6.2007, disponendo restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it