COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CALCIO ATELETA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29/6/2006 INFLITTA AL CALCIATORE AMICO SANTELLA E FINO AL 29/10/2006 AL CALCIATORE RICCI DOMENICO IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL DEL MONTE / CALCIO ATELETA DISPUTATA IL 26/03/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 31 DEL 30/3/2006 COM. PROV.LE L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CALCIO ATELETA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29/6/2006 INFLITTA AL CALCIATORE AMICO SANTELLA E FINO AL 29/10/2006 AL CALCIATORE RICCI DOMENICO IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL DEL MONTE / CALCIO ATELETA DISPUTATA IL 26/03/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 31 DEL 30/3/2006 COM. PROV.LE L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto la Società CALCIO ATELETA ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. per aver il Santella ingiuriato l’arbitro addebitandogli atteggiamenti faziosi, minacciandogli esposti presso gli Organi Federali, ed il Ricci per aver tentato di aggredire l’arbitro, ingiuriandolo e minacciandolo e reiterando tale comportamento successivamente. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni, chiedendone la revoca o la riduzione, in quanto erroneamente l’arbitro aveva identificato gli stessi come responsabili dei comportamenti sanzionati, mentre, in realtà, data la concitazione delle persone che erano intorno al direttore di gara, sarebbero stati altri calciatori a rendersi responsabili degli stessi comportamenti. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato quanto in precedenza riferito, precisando, senza ombra di dubbio che i due calciatori si erano resi responsabili dei comportamenti descritti. La società appellante, se pur invitata, come richiesto, a comparire dinanzi a questa Commissione, non è comparsa. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta in maniera incontestabile dagli atti ufficiali e, segnatamente, dal supplemento di rapporto che i due calciatori hanno effettivamente compiuto gli atti riferiti dal direttore di gara ed in particolare che il Ricci si sia reso responsabile di tentata aggressione in danno di quest’ultimo, fatto ancor più riprovevole in considerazione della carica di capitano che lo stesso rivestiva in occasione della gara, come puntualmente fatto rilevare dal primo giudice. Le sanzioni inflitte appaiono, quindi, congrue ed adeguate rispetto alla gravità dei fatti accaduti, con la conseguenza che l’impugnata decisione deve essere integralmente confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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