COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. MONTESILVANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE DI CAMILLO DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA RIPA TEATINA / MONTESILVANO CALCIO DISPUTATA IL 19/03/06 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 56 DEL 23.3.2006 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. MONTESILVANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE DI CAMILLO DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA RIPA TEATINA / MONTESILVANO CALCIO DISPUTATA IL 19/03/06 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 56 DEL 23.3.2006 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società MONTESILVANO CALCIO ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il Di Camillo, spintonato un avversario ed averlo colpito, una volta a terra, con due calci al fianco e per aver, inoltre, indirizzato sputi nei confronti dello stesso. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il Di Camillo era stato più volte provocato dall’avversario ed il G.S. non aveva tenuto conto di tale circostanza. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Va, per contro, sottolineato, che la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata rispetto al grave comportamento tenuto dal calciatore, come, peraltro, ammesso nell’atto d’appello. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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