COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 08/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ORATORIANA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/10/2006 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FRISONE ALESSANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA FUCENSE / ORATORIANA DISPUTATA IL 14/05/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, PLAY – OFF (COM. UFF. N° 70 DEL 18/05/06 COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 08/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ORATORIANA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/10/2006 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FRISONE ALESSANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA FUCENSE / ORATORIANA DISPUTATA IL 14/05/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, PLAY – OFF (COM. UFF. N° 70 DEL 18/05/06 COM. REG. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Oratoriana, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Frisone strappato dalle mani dell’arbitro il pallone a fine gara e per aver rivolto ingiurie allo stesso, sferrando colpi violenti alla porta cercando di aprirla, reiterando successivamente le minacce e le ingiurie. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il Frisone si sarebbe limitato a colpire il pallone che l’arbitro teneva nelle sue mani, senza rendersi responsabile di quanto avvenuto al di fuori dello spogliatoio. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti ha confermato gli originari riferimenti, precisando che, quanto all’episodio avvenuto al di fuori del suo spogliatoio, aveva proceduto all’identificazione del Frisone per averlo riconosciuto dal timbro di voce. Osserva la Commissione che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere lievemente ridotta, non apparendo il comportamento tenuto dal Frisone di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Frisone Alessandro fino al 18/9/2006, disponendo accreditarsi la tassa versata.
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