COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MICHETTI F.P. LA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI D’ANTONIO MATTIA PER TRE GIORNATE E DEL MONACO FABIO FINO AL 31/12/07 DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MICHETTI F.P. / CAPPELLE SUL TAVO DISPUTATA IL 01/05/07 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (COM. UFF. N° 37 DEL 03/05/07 COM. PROV.LE PESCARA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MICHETTI F.P. LA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI D’ANTONIO MATTIA PER TRE GIORNATE E DEL MONACO FABIO FINO AL 31/12/07 DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MICHETTI F.P. / CAPPELLE SUL TAVO DISPUTATA IL 01/05/07 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (COM. UFF. N° 37 DEL 03/05/07 COM. PROV.LE PESCARA) Con appello ritualmente proposto, la Società Michetti F. P., ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore D’Antonio Mattia rivolto ad alta voce all’arbitro frasi ingiuriose ed irriguardose, reiterate anche dopo la notifica dell’espulsione ed il calciatore Del Monaco Fabio ingiuriato l’arbitro dopo la notifica dell’espulsione aggiungendo minacce verbali e fisiche con un pugno nell’atto di essere tirato, quindi mentre l’arbitro si allontanava, gli scagliava contro, terra mista a breccia colpendolo alla schiena. Ha dedotto l’appellante, chiedendo la riduzione delle sanzione, che il calciatore D’Antonio Mattia non avrebbe adottato un comportamento particolarmente smodato o violento, ed alcune delle frasi rivolte all’arbitro erano soprattutto uno sfogo verso se stesso, in un momento particolarmente concitato della gara. In merito al calciatore Del Monaco Fabio, l’appellante, nel confermare le ingiurie rivolte all’arbitro ha negato però che il calciatore abbia indirizzato nei confronti del direttore di gara calciando il terreno. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che il D’Antonio aveva effettivamente rivolto insulti al suo indirizzo anche senza manifestare comportamenti aggressivi nei suoi confronti e che il Del Monaco avrebbe tentato di colpirlo con un pugno scagliandogli successivamente della terra che avrebbe ricevuto sulla schiena in quanto prontamente giratosi. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta al D’Antonio può essere lievemente ridotta apparendo eccessiva rispetto al fatto contestato da qualificarsi più che come ingiuria all’arbitro come espressione di scurrilità mentre quella inflitta al Del Monaco può essere ridotta fino al 30/10/2007 in quanto, il suo comportamento non ha provocato conseguenze di particolare gravità in danno allo stesso direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D’Antonio Mattia a due giornate e quella inflitta al calciatore Del Monaco Fabio fino al 30/10/2007, disponendo accreditarsi la relativa tassa se addebitata.
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