COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MEDAGLIA D’ORO CERVARO E DEGLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31-12-2007 A CARICO DEL CALCIATORE DI NALLO CARMINE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATA SUL COM. UFF. 39 DEL 3-5-2007 (GARA: MEDAGLIA D’ORO CERVARO – SORA DEL 29-4-2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE FROSINONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MEDAGLIA D’ORO CERVARO E DEGLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31-12-2007 A CARICO DEL CALCIATORE DI NALLO CARMINE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATA SUL COM. UFF. 39 DEL 3-5-2007 (GARA: MEDAGLIA D’ORO CERVARO – SORA DEL 29-4-2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE FROSINONE) La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali; visti i reclami in epigrafe riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva; sentita la società reclamante come da richiesta; rilevato che la reclamante deduce l’eccessività della sanzione irrogata al proprio tesserato, ridimensionando gli addebiti ed invocando le attenuanti per la giovane età dell’incolpato; ritenuto che il referto, fonte privilegiata di prova, descrive il comportamento del calciatore Di Nallo in maniera puntuale e precisa, riferendo sulle ingiurie e minacce reiterate dallo stesso, sia all’atto dell’espulsione che nel periodo successivo sino al termine della gara, minacce reiterate anche all’atto della conclusione dell’incontro, inoltre all’atto dell’espulsione fronteggiava l’arbitro spingendolo con il petto facendolo indietreggiare; considerato che la sanzione irrogata, pur nella gravità del comportamento manifestato, appare effettivamente troppo afflittiva se parametrata con altre analoghe fattispecie e con le sanzioni concretamente applicate e merita un ridimensionamento nei termini di cui al dispositivo; DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore Di Nallo Carmine dal 31-12-2007 al 30-9-2007. La tassa reclamo va restituita
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