COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C.D LIONS CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S (SQUALIFICA AI CALCIATORE D’ALONZO ENEA E FERRI FERRUCCIO FINO AL 31/12/2007) IN RELAZIONE ALLA A.S.D. NETTUNO / F.C.D. LIONS CALCIO, DISPUTATA IL 14/04/2007 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 5 SERIE “D” (C.U. N° 34 DEL 19/04/2007, COM. PROV. LE CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C.D LIONS CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S (SQUALIFICA AI CALCIATORE D’ALONZO ENEA E FERRI FERRUCCIO FINO AL 31/12/2007) IN RELAZIONE ALLA A.S.D. NETTUNO / F.C.D. LIONS CALCIO, DISPUTATA IL 14/04/2007 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 5 SERIE “D” (C.U. N° 34 DEL 19/04/2007, COM. PROV. LE CHIETI) Con appello ritualmente proposto la Società F.C.D Lions Calcio A 5 ha impugnato il provvedimento come sopra indicati, adottati dal G.S. quanto alla squalifica del calciatore D’Alonzo Enea per aver colpito un calciatore avversario con calci all’altezza delle gambe e quanto al Ferri per aver colpito un avversario con un pugno al petto e due forti calci alle gambe, chiedendone la revoca nei confronti del Ferri e la riduzione nei confronti del D’Alonzo. Ha dedotto la società appellante che i riferimenti arbitrali non corrispondevano al vero e che il calciatore Ferri, che era lontano dal luogo dove si sono verificati i fatti, non avrebbe partecipato in alcun modo agli stessi, mentre il D’Alonzo aveva reagito ad una precedente provocazione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originali conferimenti precisando senza ombra di dubbio che anche il Ferri aveva preso parte ai fatti contestati essendo riuscito ad identificarlo con chiarezza. Quanto, invece, al D’Alonzo lo stesso direttore di gara non ha potuto precisare se effettivamente fosse stato aggredito in precedenza. Osserva la Commissione Disciplinare che, l’appello può essere parzialmente accolto solo in ordine all’entità della sanzione apparendo la stessa non adeguata ai fatti contestati. In particolare, alla luce delle precisazione fornite dal direttore di gara, il quale ha escluso di essere incorso in uno scambio di persona, la sanzione inflitta al Ferri può essere ridotta fino al 30 settembre 2007 mentre quella inflitta al D’Alonzo può essere ridotta fino al 31 agosto 2007 apparendo il comportamento tenuto da quest’ultimo meno grave rispetto a quello tenuto dal Ferri. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D’Alonzo Enea fino al 31/08/2007 e quella inflitta al calciatore Ferri Ferruccio fino al 30/09/2007, disponendo accreditarsi la relativa la tassa di reclamo se addebitata.
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