COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 07/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MASSA D’ALBE AVVERSO LA SQUALIFICA DI CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PELLICCIA DINO IN RELAZIONE ALLA GARA PUCETTA / MASSA D’ALBE DISPUTATA IL 6/05/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE A (COM. UFF. N° 42 DEL 10/05/07 – COM. PROV. L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 07/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MASSA D’ALBE AVVERSO LA SQUALIFICA DI CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PELLICCIA DINO IN RELAZIONE ALLA GARA PUCETTA / MASSA D’ALBE DISPUTATA IL 6/05/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE A (COM. UFF. N° 42 DEL 10/05/07 - COM. PROV. L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la Società Massa D’Albe, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Pelliccia Dino spintonato il direttore di gara a seguito di una decisione arbitrale. Ha dedotto l’appellante che il Pelliccia aveva si protestato con toni poco civili, ma senza spintonare l’arbitro. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che il calciatore lo aveva spinto leggermente nel protestare per una decisione assunta, sfavorevole alla squadra di appartenenza dello stesso. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta al calciatore può essere lievemente ridotta in quanto il gesto compiuto non sembra essere di particolare gravità, potendosi ritenere una protesta smodata piuttosto che un vero e proprio atto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Pelliccia Dino a quattro gare, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, se addebitata
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