COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 21/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. MARASCA GILBERTO, PRESIDENTE DELLA A.S. MANOPPELLO ARABONA E DELLA SOCIETA’ MANOPPELLO ARABONA, IL PRIMO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, NUMERI 4 E 8, C.G.S., LA SECONDA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE F.I.G.C. DELL’11/11/2006).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 21/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. MARASCA GILBERTO, PRESIDENTE DELLA A.S. MANOPPELLO ARABONA E DELLA SOCIETA’ MANOPPELLO ARABONA, IL PRIMO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, NUMERI 4 E 8, C.G.S., LA SECONDA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE F.I.G.C. DELL’11/11/2006). Con provvedimento dell’11/11/2006, pubblicato in pari data sul Comunicato Ufficiale n° 2 Stagione Sportiva 2006/2007 e notificato a questa Commissione Disciplinare con raccomandata del 20/11/2006, prot. 60/56, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare la Società Manoppello Arabona per aver, il suo Presidente all’epoca dei fatti, pattuito in data 15/12/2004 con il Sig. Tizzano Giordano, allenatore di base, la corresponsione di premi in violazione delle norme federali di cui all’art. 94 N.O.I.F., in particolare un rimborso spese forfetario in luogo del rimborso spese chilometrico, e ciò in violazione delle norme in materia gestionale ed economica, in particolare dell’art. 7, numeri 4 e 8 del C.G.S., per quanto attiene la posizione del Sig. Marasca Gilberto, Presidente della detta società all’epoca dei fatti, la responsabilità diretta ex art. 2, comma 4, C.G.S. della Società Manoppello Arabona per la violazione ascritta al suo Presidente. Quanto alla posizione del Sig. Tizzano Giordano, allenatore di base della predetta società, il Collegio Arbitrale ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per gli adempimenti di competenza. Secondo il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. a tale contestazione inducono sia gli atti ufficiali, sia le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dinanzi a sè, da cui risulta che la detta società, tramite il suo Presidente, con contratto del 15/12/2004 si era impegnata a corrispondere al sig. Tizzano Giordano, suo allenatore, la somma di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese forfetario da pagare in un unica soluzione entro il 31/08/2004. Ha altresì riconosciuto il Collegio Arbitrale che la predetta somma di € 1.000,00 pattuita a titolo di rimborso spese forfetario è notevolmente inferiore a quello che l’allenatore avrebbe percepito e la società avrebbe dovuto corrispondere a titolo di indennità chilometrica. La circostanza è sufficiente, a detta del Collegio Arbitrale, per affermare che le parti non hanno violato lo spirito delle norme federali tendenti a contenere le spese nei limiti degli accordi L.N.D. – A.I.A.C. Pervenuti gli atti in data 25/11/2006, con atto del 22/05/2007, la Commissione Disciplinare ha provveduto ad inviare la relativa contestazione ai predetti soggetti deferiti a mezzo di lettere raccomandate a.r., regolarmente recapitate come da avvisi di ricevimento in atti, comunicando per la data del 18/06/2007 lo svolgimento dell’udienza dinanzi a sé. In data 11/04/2007 il Sig. Giordano Tizzano ha fatto pervenire una memoria, priva di sottoscrizione ed indirizzata anche alla Procura Federale F.I.G.C, con la quale, tra l’altro, fa riferimento al suo deferimento presso il Settore Tecnico Federale della F.I.G.C., disposto in data 28/03/2007 dalla Procura Federale della F.I.G.C., con la quale chiede a questa Commissione Disciplinare l’archiviazione del procedimento. I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel termine stabilito nella contestazione. All’udienza del 18 giugno 2007 nessuno è comparso, nonostante la regolarità della comunicazione inviata ai soggetti deferiti con lettere raccomandate. La Commissione Disciplinare dichiara chiusa l’istruttoria. Osserva preliminarmente la Commissione che la memoria difensiva del Sig. Tizzano Giordano non può essere presa in esame provenendo da soggetto non destinatario della contestazione e del deferimento. Quanto alla posizione del Sig. Marasca e della Società Manoppello Arabona osserva la Commissione Disciplinare che gli stessi debbano essere dichiarati responsabili della violazione ascritta in quanto risulta per tabulas che la Società Manoppello Arabona ed il Sig. Tizzano Giordano hanno pattuito la corresponsione di premi in violazione delle norme federali di cui all’art. 94 N.O.I.F. convenendo un rimborso spese forfetario in luogo di quello chilometrico previsto dalla normativa federale. Tale violazione, pur se di carattere esclusivamente formale, integra l’illecito di cui alla contestata normativa. Quanto alla sanzione da irrogare, ritiene equo la Commissione irrogare la sanzione minima dell’ammenda prevista dall’art. 7 numero 4 C.G.S., nella misura di € 1.000,00 (euro mille) a carico della società Deferita. Per quanto concerne il Presidente della predetta società, Sig. Marasca Gilberto, va affermata la sua diretta responsabilità per aver materialmente sottoscritto l’accordo economico per cui è il presente procedimento, con la conseguenza che allo stesso deve essere applicata la sanzione dell’ammonizione con diffida di cui all’art. 14, comma 1 lettera b, C.G.S.. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di irrogare alla Società Manoppello Arabona l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) ed al Sig. Marasca Gilberto, Presidente della stessa, l’ammonizione con diffida; DISPONE altresì, trasmettersi copia del presente provvedimento alla Presidenza Federale della F.I.G.C., nonché notificarsi copia dello stesso ai soggetti interessati. APPELLO DELLA SOCIETA’ TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ DI € 350,00 E DELLA SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FALCONE MATTEO FINO AL 30/6/2009, ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO / ALTINESE 2000, DISPUTATA IL 27/5/2007 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GARA DI RITORNO PLAY - OUT (C.U. N° 71 del 31/5/2007 COM. REG. LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Tiburfuoco Abruzzo Calcio ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, con i quali era stata comminata al proprio calciatore Falcone Matteo la squalifica fino al 30/6/2009 (perché a fine gara veniva alle mani con un calciatore avversario che veniva inseguito all’interno dello spogliatoio e contro il quale lanciava una sedia di ferro, una prima volta senza colpire ed una seconda volta colpendolo all’altezza della testa, vicino al collo e dietro la schiena; in conseguenza del colpo ricevuto veniva accompagnato presso l’Ospedale Civile di Pescara dove gli veniva riscontrato “trauma del rachide cervicale, emitorace dx e coscia dx”, guaribili in 10 gg., salvo complicazioni) e alla società l’ammenda di € 350,00 (perché a fine a gara un proprio sostenitore armato di un manico di scopa tentava di entrare nello spogliatoio dei tesserati avversari e, inoltre, perché propri tifosi nel corso della gara rivolgevano frasi scurrili e minacciose nei confronti dei tesserati avversari) chiedendo la riduzione della squalifica del calciatore e l’annullamento dell’ammenda o, in subordine, la riduzione; Ha dedotto l’appellante da un lato, l’eccessività della squalifica, posto che il Falcone avrebbe reagito ad una provocazione del calciatore D’Urbano Mattia, numero cinque della società Altinese 2000, che gli avrebbe sferrato da dietro pugni e calci, provocandogli dolore, come da certificato dell’Ospedale, allegato all’atto d’appello e, dall’altro, l’eccessività dell’ammenda poiché l’episodio contestato sarebbe consistito semplicemente in un tentativo di aggressione non portato a termine solo ed esclusivamente per l’efficace e tempestivo comportamento dei tesserati della società appellante. In sede di comparizione dinanzi a questa Commissione, la società appellante ha ribadito le sue tesi, evidenziando, peraltro, che la sedia con la quale è stato colpito il D’Urbano non era di ferro e che le lesioni subite in precedenza dal Falcone erano state certificate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara, come da documentazione sanitaria allegata. Sentito a chiarimenti il commissario di campo, che aveva relazionato sui fatti accaduti, lo stesso ha precisato che, in realtà, il Falcone si era recato nello spogliatoio degli avversari e, dopo avere iniziato ad inveire nei confronti dell’avversario, lo aveva colpito per primo, provocandone la reazione. Successivamente il Falcone aveva colpito l’avversario con una sedia dalla struttura di ferro, dopo che una un primo lancio era andato a vuoto, causandogli le lesioni descritte nel relativo certificato di Pronto Soccorso, Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, conseguentemente, la decisione del primo giudice deve essere confermata. Alla luce delle precisazioni fornite dal commissario di campo a questa Commissione, le motivazioni addotte dalla società appellante non hanno trovato riscontro alcuno negli atti ufficiali e sono state, anzi, decisamente smentite dallo stesso commissario di campo. Il comportamento del Falcone risulta, peraltro, di estrema gravità e non giustificabile in alcun modo visto che, a gara ultimata e con risultato favorevole, avrebbe dovuto evitare di creare disordini e di provocare all’avversario gravi lesioni (che, fortunatamente, non hanno avuto conseguenze ancora più pregiudizievoli per l’avversario) senza motivo alcuno, visto che la dedotta provocazione da parte dell’avversario non è stata confermata dal commissario. La sanzione inflitta al Falcone deve, pertanto, ritenersi congrua ed adeguata al comportamento sopra descritto ed ugualmente congrua deve ritenersi la sanzione dell’ammenda irrogata alla società sia per il comportamento del proprio tesserato, sia per l’episodio successivamente accaduto che ha coinvolto un proprio sostenitore, il quale ha tentato di entrare nello spogliatoio degli avversari armato di un manico di scopa. Né può tenersi conto della dedotta eccessività dell’ammenda, visto che nella decisione impugnata, il G.S. ha contenuto in € 350,00 la stessa sanzione, proprio in considerazione del fattivo comportamento di alcuni dirigenti della Tiburfuoco, i quali hanno evitato ulteriori conseguenze. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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